All'art. 4, comma 1, della determinazione citata in epigrafe, alla
pag. 44, prima colonna, della suindicata Gazzetta Ufficiale, dove  e'
scritto:  "  ..  della  documentazione  integrativa  o  della domanda
regolarizzata, ai sensi dell'art. 16, quarto comma, della legge.", si
legga:  "  ..  della  documentazione  integrativa  o  della   domanda
regolarizzata".
   Alla  successiva pag. 45, della gia' citata Gazzetta Ufficiale, e'
soppressa la nota ( b) riportata in calce all'allegata tabella A.