All'art. 4, comma 1, della determinazione citata in epigrafe, alla pag. 44, prima colonna, della suindicata Gazzetta Ufficiale, dove e' scritto: " .. della documentazione integrativa o della domanda regolarizzata, ai sensi dell'art. 16, quarto comma, della legge.", si legga: " .. della documentazione integrativa o della domanda regolarizzata". Alla successiva pag. 45, della gia' citata Gazzetta Ufficiale, e' soppressa la nota ( b) riportata in calce all'allegata tabella A.